Per plusvalenza immobiliare s’intende la cifra realizzata attraverso la vendita di un immobile di proprietà, comprato precedentemente ad un importo inferiore. Il plusvalore si realizza quando è in atto una cessione a titolo oneroso di una soluzione immobiliare o di un terreno, e su di essa sarà necessario, come vedremo di seguito, applicare una specifica imposta.
Nell’ambito di una compravendita, ovviamente, è essenziale entrare a conoscenza di tutti i dettagli utili in merito alla plusvalenza immobiliare, non facendosi trovare impreparati qualora ci si dovesse trovare in questa determinata circostanza.
Cercando di proporre un quadro sintetico ma completo, entreremo nel merito delle casistiche in cui si applica la plusvalenza, le modalità di tassazione e il relativo calcolo dell’importo in questione e delle relative detrazioni applicabili.
Come abbiamo già compreso, la plusvalenza immobiliare prevede che ci sia una differenza in positivo tra il prezzo di vendita del momento e il valore di acquisto riportato sul rogito. Ad esempio, se compriamo il nostro appartamento a 220.000 euro e lo rivendiamo, qualche tempo dopo, a 250.000 euro, avremo realizzato una plusvalenza di 20.000 euro.
Stiamo parlando di cifre relative al guadagno totale, documentate e monitorate direttamente dall’agenzia delle entrate, alla quale ci si dovrà rivolgere per l’eventuale pagamento dell’imposta. Le modalità di calcolo di tale ammontare sono svolte seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica, promulgato nel 1972.
Tra le spese, inoltre, è prevista l'inclusione delle imposte indirette pagate al momento dell’acquisto, le spese notarili e gli importi relativi ad eventuali lavori di ristrutturazione avvenuti nello specifico range di tempo che intercorre tra l’acquisto e la vendita dell’immobile. Da non dimenticare anche la tassazione nel caso in cui si abbia corrisposto una buona uscita o un indennizzo al precedente inquilino ai fini di liberare l’appartamento in questione.
Quando lo stato prevede che la plusvalenza immobiliare sia inserita in un contesto speculativo, l’imposta viene applicata: per comprendere meglio ciò, dobbiamo fare fede all’articolo 67 del testo unico sulle imposte dei redditi (TUIR), riguardante i “redditi diversi”, il quale ci informa che la tassazione è applicata solo quando si procede alla rivendita entro i primi cinque anni dall’acquisto, nelle circostanze in cui l’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso (permuta o compravendita) e in cui rappresenti l’abitazione principale del cedente. L’imposta è prevista per i seguenti soggetti e si applica sia nel caso di una proprietà estera, sia ubicata nel territorio italiano:
Contrariamente a quanto appena riportato, ecco di seguito le fattispecie per le quali non è richiesto l’inoltro del pagamento:
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Calcolato l’importo della plusvalenza immobiliare e chiarito in quali casi siamo obbligati ad affrontare la tassazione di cui sopra, rimane da parlare di due tipologie di tassazione ben distinte, la cui natura varia a seconda del reddito del proprietario di casa. Per il soggetto sarà possibile provvedere al pagamento anche tramite dichiarazione dei redditi, facendola figurare come “tassa sulla compravendita degli immobili”.
Come abbiamo dedotto, essere ben informati sulle tasse relative alla plusvalenza immobiliare è un obbligo per chi si approccia ad una compravendita o per chi ha bisogno di vendere casa per godere di una certa liquidità. Qualora ci si dovesse trovare a dover provvedere al pagamento di tali imposte, sarebbe consigliato sempre rivolgersi ad un consulente esperto per analizzare la situazione, affrontarla al meglio ed evitare spiacevoli inconvenienti.
Fonti: immobiliare.it, wikicasa